Statuto Associazione

ASSOCIAZIONE
AMICI DI BIBLIOLANDIA” 

STATUTO 

TITOLO I: Denominazione – Scopi – Sede – Durata
Articolo 1 – E’ costituita, ai sensi della L. 383/2000,  l’Associazione di promozione sociale denominata  “Amici di Bibliolandia”. L’Associazione ha sede legale presso l’Unione Valdera, v. Brigate Partigiane, 4 56025,  a Pontedera. L’associazione può avere anche un’altra sede.
L’associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.
Articolo 2 – L’Associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.
Articolo 3 – L’Associazione si propone di sostenere il patrimonio bibliografico (cartaceo ed elettronico) e le attività  della Rete Documentaria della Provincia di Pisa “Bibliolandia”.
Per il conseguimento di tali propositi l’Associazione si propone di recuperare risorse e donazioni sia finanziarie che documentarie e di promuovere tutte quelle azioni di comunicazione e di promozione della propria attività che riterrà opportune.
TITOLO II: Patrimonio ed esercizi sociali
Articolo 4 – Il patrimonio è costituito dai beni che diverranno di proprietà dell’Associazione per acquisto o per ricevimento di eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
-         dalle quote sociali;
-         entrate derivanti da convenzioni
-         dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
-         proventi per prestazioni di servizi vari a terzi;
-         da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento (ad es. vendita di libri ricevuti in donazione, ecc.).
Articolo 5 – L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo  gli schemi del bilancio consuntivo e quello del bilancio preventivo del successivo esercizio. Tali bilanci dovranno essere portati all’approvazione dell’assemblea dei soci  che deve e tenersi entro la data del 31 marzo  dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 6 – Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini maggiorenni - senza distinzione di sesso, religione, razza o ceto sociale – interessati all’attività dell’Associazione stessa che ne facciano domanda dichiarando di accettare incondizionatamente il presente statuto.
L’associazione prevede tre tipi di socio: ordinario, sostenitore e benemerito.
Le domande di ammissione per tutte le tipologie di socio sono vagliate dal Consiglio Direttivo con decisioni che sono rese note senza obbligo di motivazione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell’Associazione ed al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Tutti i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura decisa dall’Assemblea dei soci.
Anche i soci sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annuale uguale o superiore ad una soglia fissata dall’Assemblea dei soci.
Sono invece soci benemeriti coloro che verseranno in maniera straordinaria una quota rilevante senza alcune periodicità particolare. Il livello di tale quota rilevante sarà fissato dall’Assemblea dei soci.
La qualifica di socio ordinario può venir meno per dimissioni o per delibera d’esclusione presa dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o morosità. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.
Il socio escluso ha la possibilità di ricorrere all’appello dell’assemblea dei soci, la quale si  esprimerà nella prima riunione utile.
Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere restituita al socio uscente né può essere trasmessa.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
I soci aderenti all’associazione (inclusi i soci sostenitori e benemeriti) hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Tutti i soci (ordinari, sostenitori e benemeriti) hanno diritto di voto.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
L’associazione può in caso di particolare necessità, e solo in parte, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
TITOLO III: Organi e Amministrazione
Articolo 7 – Sono organi dell’Associazione:
-         L’assemblea dei soci;
-         Il Consiglio Direttivo;
-         Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Articolo 8
L’assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.

Essa ha i seguenti compiti:

a)      eleggere il Consiglio  Direttivo ogni tre anni;
b)      approvare il bilancio consuntivo e  il bilancio preventivo annuale;
c)      fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione per i soci ordinari, fissare la soglia minima per i soci sostenitori e la soglia minima per i soci benemeriti;
d)      esaminare i ricorsi dei soci esclusi con delibera del  Consiglio  Direttivo;
e)      approvare il programma annuale dell’associazione;
f)        proporre  iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
g)       approvare eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
h)      sciogliere l’associazione e devolvere il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
L’Assemblea  ordinaria  dei soci è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea è convocata  dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci;  può essere convocata, inoltre, su richiesta di almeno due consiglieri o di almeno un quinto dei soci.
La convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno saranno comunicati ai soci con almeno otto giorni di anticipo per mail e per affissione all’albo elettronico (sito web) dell’Associazione.
Articolo 9 – In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati per delega.
In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Il voto è di norma  palese, tranne quando le decisioni riguardano  problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare due   deleghe  in sostituzione di soci assenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi, da persona nominata dall’assemblea stessa, la quale provvederà anche alla nomina di un Segretario e, se del caso, di due scrutatori.
Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto d’intervento all’assemblea in genere. Delle riunioni dell’assemblea sarà redatto un verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Articolo 10 – L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, scelti fra gli associati e eletti dall’assemblea.
Il Consiglio dura in carica tre anni e, comunque, fino all’assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri il Presidente convoca una nuova assemblea dei soci che provvede  alla elezione  di nuovi consiglieri.
I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente, anche a richiesta di altri membri, lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno due membri del Consiglio Direttivo.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
-         deliberare sulle questioni relative alle attività sociali e di curare l’attuazione delle relative finalità;
-         predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
-         di deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
-         di deliberare circa l’ammissione o l’espulsione dei soci;
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri compiti ad uno o più dei suoi membri.
Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che restano in carica per tutta la durata del mandato e i sindaci revisori se tale funzione non potesse essere assolta da un ente pubblico esterno.
Articolo 12 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Ha la responsabilità generale del buon andamento di tutte le attività dell’associazione.

Articolo 13 - Il presente  statuto è modificabile con la presenza della maggioranza dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e con la Legge italiana.

Articolo  14  - Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari; è assolutamente esclusa la devoluzione ai soci o ad altri enti con  scopo di lucro.

Articolo  15 -  Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.


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